Nullità del contratto -Lottizzazione abusiva – Cass. n. 18194/2020
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Lottizzazione abusiva - Nullità ex art. 18, commi 2 e 9, della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001) - Ambito applicativo - Trasferimento di terreni o lotti di terreni non edificati - Nullità previste dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 46 del d. P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità - Ragioni.
Le nullità contemplate dall'art. 18, commi 2 e 9, della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001), per l'ipotesi di lottizzazione abusiva, hanno ad oggetto il trasferimento di terreni o lotti di terreno e non si applicano al diverso caso di trasferimento tra vivi di un diritto reale su di un bene già edificato, rispetto al quale le nullità dell'atto traslativo vanno verificate alla luce delle prescrizioni contenute negli artt. 17 (oggi art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001) o 40 della l. n. 47 del 1985, avendo il legislatore predisposto un diverso sistema di accertamento e di contrasto all'abusivismo per le due ipotesi..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18194 del 02/09/2020 (Rv. 659280 - 01)