Collegamento negoziale tra negozi a forma vincolata e a forma libera - Cass. n. 26693/2020
Contratti in genere - contratti collegati - Collegamento negoziale tra negozi a forma vincolata e a forma libera - Forma scritta anche per i negozi a forma libera - Necessità - Unico contesto per esprimere la volontà negoziale - Esclusione - Limiti.
In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26693 del 24/11/2020 (Rv. 659686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418