Procedura di riduzione del personale – Cass. n. 29007/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - illiceita' - frode alla legge - Reintegrazione del lavoratore in sede diversa da quella di precedente assegnazione - Avvio di procedura per riduzione di personale pochi giorni dopo - Frode alla legge - Configurabilità - Impugnazione del trasferimento - Necessità - Esclusione – Fondamento - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - In genere.
In tema di licenziamento collettivo, ove l'azienda avvii la procedura di riduzione del personale presso una unità produttiva pochi giorni dopo il trasferimento presso di essa di un lavoratore reintegrato in via giudiziale, in precedenza adibito ad una diversa sede, è configurabile la nullità del licenziamento di tale lavoratore per frode alla legge, restando irrilevante che questi non abbia impugnato il trasferimento nel termine di decadenza introdotto dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, atteso che l'assegnazione alla nuova sede è solo una parte della fattispecie complessa fraudolenta, che si completa con l'atto finale di licenziamento, la cui tempestiva impugnazione esonera quindi il lavoratore dalla necessità di contestare anche la legittimità del provvedimento emanato dal datore nell'esercizio dello "ius variandi".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29007 del 17/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_2103