Contratto di gestione di portafoglio - Stipula da parte di società fiduciaria per conto del fiduciante – Cass. n. 29410/2020
Contratti di borsa - Contratto di gestione di portafoglio - Stipula da parte di società fiduciaria per conto del fiduciante - Azioni contrattuali - Legittimazione ad agire della società fiduciaria - Sussistenza - Fondamento – Fattispecie - negozi giuridici - fiduciari - procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) – attiva - In genere.
Allorché una società fiduciaria sia incaricata dal fiduciante di stipulare un contratto di gestione del portafoglio titoli, l'intero complesso di poteri ed obblighi derivanti causalmente dalla stipula del contratto e dall'intestazione dei titoli è, nella vigenza fisiologica del "pactum fiduciae", in capo alla società fiduciaria; ne consegue che a quest'ultima spetta la legittimazione attiva relativamente alle azioni di nullità o di accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi con finalità solutorie o risarcitone, proposte nei confronti della banca intermediaria, trattandosi di azioni che non riguardano la proprietà in senso statico della provvista ma la corretta esecuzione dell'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva escluso la legittimazione della società fiduciaria ad esercitare l'azione di nullità del contratto quadro per difetto di forma).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1705