Contratto di apertura di credito in conto corrente – Cass. n. 28635/2020
Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Contratto di apertura di credito in conto corrente - Credito in "sofferenza" - Segnalazione alla Banca d'Italia - Condizioni - Insolvenza "minor" - Differenza tra attivo e passivo - Rilevanza.
In tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicché lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020