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Legittimazione del terzo a far valere la simulazione – Cass. n. 29923/2020

Contratti in genere - simulazione (nozione) - effetti - Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'art. 1415, comma 2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta dichiarato risolto, con sentenza passata in giudicato, un contratto preliminare di compravendita, i promissari acquirenti non avessero più alcun interesse a far dichiarare la simulazione di un successivo preliminare di compravendita stipulato dalla promittente venditrice).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 30/12/2020 (Rv. 660119 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1415

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