Accertamento del giudice di merito – Cass. n. 995/2021
Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita' in cassazione - Ricorso per cassazione - Contratto - Violazione del criterio interpretativo letterale - Elemento semantico travisato - Indicazione - Necessità - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Proc_Civ_art_366_1