Scioglimento del contratto – Cass. n. 8220/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Inadempimento - Valutazione in ordine alla non scarsa importanza dello stesso - Circostanze oggettive e soggettive - Alterazione dell'equilibrio contrattuale - Fattispecie in materia di intervento di chirurgia estetica.
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l'importanza dell'inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l'operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021 (Rv. 660990 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455