Contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam" – Cass. n. 2617/2021
Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) – ratifica - Contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam" - Forma scritta della ratifica - Necessità - Esclusione - Atto contenente manifestazione implicita della volontà del "dominus" di far proprio il contratto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 04/02/2021 (Rv. 660311 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1399, Cod_Civ_art_1199