Ricostruzione dell'accordo negoziale – Cass. n. 3590/2021
Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita' in cassazione - Ricostruzione dell'accordo negoziale - Attività del giudice del merito - Distinzione in due fasi - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente interpretato la volontà delle parti di un contratto di permuta tra alcuni terreni e gli appartamenti da realizzarvi, come diretta a differire l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni costruiti ad un momento successivo, coincidente con l'adempimento di ulteriori obbligazioni derivanti dal contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021 (Rv. 660549 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1472, Cod_Civ_art_1552