Contestata violazione da parte del giudice - Giudizio di cassazione – Cass. n. 9461/2021
Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita' in cassazione - Interpretazione del negozio - Criteri legali ex art. 1362 c.c. - Contestata violazione da parte del giudice - Giudizio di cassazione - Prospettazione di diverso risultato interpretativo - Modalità corrette - Fattispecie.
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamele violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 (Rv. 661265 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2469