Cessione di quota anteriore al recesso – Cass. n. 17969/2021
Contratti in genere - caparra – confirmatoria - Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - scioglimento - Recesso - Portata - Obbligo di restituzione della caparra - Obbligazione sociale - Cessione di quota anteriore al recesso - Obbligazione del socio trasferente - Esclusione - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza.
L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro la società, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17969 del 23/06/2021 (Rv. 661703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2290
corte
cassazione
17969
2021