Imponibilità e tassazione della plusvalenza – Cass. n. 22099/2021
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), T.U.I.R. - Tassazione della plusvalenza - Insorgenza del momento imponibile - Criterio di cassa - Contratto preliminare - Sufficienza - Esclusione - Stipula del contratto definitivo - Necessità - Ragioni.
In tema di imposte sui redditi delle persone fisiche, l'imponibilità della plusvalenza di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza con il manifestarsi dell'effetto traslativo, e quindi solo con la stipula del contratto definitivo, sicché la semplice sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, pur se integrata dalla corresponsione di acconti, non genera effetti di imponibilità IRPEF in capo al percettore di dette somme fino alla stipula del definitivo. Tuttavia, in applicazione del principio di cassa di cui all'art. all'art. 82 (ora 68), comma 1 del decreto citato, il reddito va imputato all'annualità in cui sono stati corrisposti gli acconti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22099 del 03/08/2021 (Rv. 662008 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351