Contratti di borsa - Servizi d'investimento - Contratto di gestione patrimoniale - Contenuto - Indicazione dell'ammontare dei conferimenti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di servizi d'investimento, il contratto quadro di gestione patrimoniale, disciplinato dagli artt. 30 e 37 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, non richiede l'indicazione dei conferimenti effettuati dal cliente all'atto della stipula, che possono anche non essere presenti, perché l'oggetto del contratto non è rappresentato dai menzionati conferimenti (in liquidità o in titoli), che possono essere compiuti anche nel corso del rapporto, ma dal servizio fornito dall 'in termediario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25343 del 20/09/2021 (Rv. 662482 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1362
Corte
Cassazione
25343
2021