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Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro – Cass. n. 28353/2021

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Tutela delle condizioni di lavoro - Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro - Rifiuto della prestazione da parte del lavoratore - Conseguenze - Fondamento.

 

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2087

 

Corte

Cassazione

28353

2021