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Concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali – Cass. n. 35524/2021

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - in genere - Concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali - Deduzione quale evento condizionate - Ammissibilità - Conseguenze.

 

Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35524 del 19/11/2021 (Rv. 663100 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1353

 

Corte

Cassazione

35524

2021