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Presupposti della responsabilità precontrattuale – Cass. n. 34510/2021

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Presupposti della responsabilità precontrattuale - Individuazione - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

 

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34510 del 16/11/2021 (Rv. 662845 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

34510

2021