Elementi accidentali del contratto – Cass. n. 31728/2021
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - in genere "Fictio" di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. - Interesse contrario - Valutazione astratta - Esclusione - Individuazione del momento rilevante - Onere prova a carico della parte interessata - Fondamento.
In tema di elementi accidentali del contratto, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; ne consegue che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021 (Rv. 662808 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1359, Cod_Civ_art_1355, Cod_Civ_art_2697