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Contratto con prestazioni corrispettive – Cass. n. 37778/2021

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per eccessiva onerosità - contratto con prestazioni corrispettive - Risoluzione del contratto - Sisma del 6 aprile 2009 - Art. 67 quater della l. n. 134 del 2012 - Finalità - Esonero della parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene - Conseguenze - Applicazione della norma in difetto di domanda - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di responsabilità contrattuale, l'art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di sua mancata invocazione da parte dell'attore, che agisca per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., essendovi stata, in definitiva, una previsione "ex lege" della straordinarietà dell'evento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37778 del 01/12/2021 (Rv. 663021 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1467

 

Corte

Cassazione

37778

2021