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Risultanze del "libro fidi" o del "regolamento di portafoglio" – Cass. n. 926/2022

Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Forma scritta - Necessità salvo eccezioni ex art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - Conseguenze - Risultanze del "libro fidi" o del "regolamento di portafoglio" - Sufficienza - Esclusione.

 

In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022 (Rv. 663900 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350

 

Corte

Cassazione

926

2022