Rilevanza per i soli casi di rottura ingiustificata delle trattative – Cass. n. 4715/2022
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Responsabilità precontrattuale - Violazione obblighi di buona fede ex artt. 1337 e 1338 c.c. - Rilevanza per i soli casi di rottura ingiustificata delle trattative e conclusione di un contratto invalido - Esclusione - Applicazione al contratto valido ed efficace ma sconveniente a causa del comportamento scorretto di una delle parti - Quantificazione del danno.
In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuto cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4715 del 14/02/2022 (Rv. 663901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1338, Cod_Civ_art_1440