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Contratti ad esecuzione continuata o periodica – Cass. n. 4225/2022

Contratti in genere - contratto ad esecuzione periodica o continuata o differita - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Oggetto - Individuazione - Coppie di prestazioni - Funzione corrispettiva - Conseguenze - Eccezione d'inadempimento - Ammissibilità - Limiti - Prestazioni già eseguite - Esclusione - Complessiva irregolarità di esecuzione del rapporto - Sussiste.

 

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022 (Rv. 663827 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1460

 

Corte

Cassazione

4225

2022