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Sussistenza di una minaccia proveniente dall'esterno e condizionante il consenso – Cass. n. 12058/2022

Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - violenza - in genere - Violenza morale - Requisiti - Sussistenza di una minaccia proveniente dall'esterno e condizionante il consenso - Necessità - Timori interni o valutazioni di convenienza - Sufficienza - Esclusione.

 

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022 (Rv. 664389 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1434, Cod_Civ_art_1435, Cod_Civ_art_1438

 

Corte

Cassazione

12058

2022