Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Difetto del potere rappresentativo - Eccezione da parte del falso rappresentante, subentrato per successione "mortis causa" nella posizione di pseudo-rappresentato - Esclusione - Conseguenze.
Colui che, in qualità di "falsus procurator", abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda "mortis causa", non può eccepirne l'inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell'accettazione dell'eredità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15841 del 17/05/2022 (Rv. 665102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1387, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_459
Corte
Cassazione
15841
2022