Legittimazione ad agire del terzo – Cass. n. 14985/2022
Contratti in genere - contratto a favore di terzi - Inadempimento del promittente - Azione di risoluzione e risarcimento dei danni - Legittimazione ad agire del terzo - Esclusiva o concorrente - Presupposti - Mancanza o necessità di intervento esecutivo del promittente ai fini dell'acquisto del diritto.
Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14985 del 11/05/2022 (Rv. 664825 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_1413, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453