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Risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere – Cass. n. 18392/2022

Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Inadempimento - Risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere - Successivo esercizio del diritto di recesso della parte non inadempiente - Esclusione - Limitazione del risarcimento alla ritenzione della caparra o al doppio della caparra prestata - Ammissibilità - Condizioni.

 

In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicché la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022 (Rv. 664989 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1385

 

Corte

Cassazione

18392

2022