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Forma scritta "ad substantiam" del contratto simulato – Cass. n. 18049/2022

Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Simulazione soggettiva relativa - Forma scritta "ad substantiam" del contratto simulato - Accordo simulatorio trilaterale - Necessaria anteriorità o contestualità con il contratto simulato - Prova dell'accordo simulatorio tra le parti - Controdichiarazione - Forma scritta "ad probationem" - Sufficienza - Contestualità al contratto simulato - Non necessarietà.

 

Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022 (Rv. 665165 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2725

 

Corte

Cassazione

18049

2022