Verifica di validità dell'accordo "Interest rate swap" - Cass. n. 24654/2022
Contratti di borsa - in genere - "Interest rate swap" - Verifica di validità dell'accordo - Modalità - Fattispecie.
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva escluso che, nelle operazioni di derivati, l'occultamento nel contratto di costi occulti a svantaggio del cliente si ripercuotesse sulla validità del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24654 del 10/08/2022 (Rv. 665628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346