Contratti di borsa - in genere - contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - ratifica - Nullità della delega ad operare per conto dell'investitore - Possibilità di ratifica - Esclusione - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, la nullità della delega ad operare per conto dell'investitore esclude la ratificabilità degli atti compiuti per suo conto dal "falsus procurator", essendo la ratifica ex art. 1399 c.c. limitata alle sole ipotesi previste dall'art. 1398 c.c., non comprensive di quella in cui l’atto non avrebbe potuto essere compiuto a mezzo di quel soggetto, in virtù di un divieto posto dagli artt. 31 e 166 d.lgs. n. 58 del 1998 non a tutela del soggetto privato, ma dell'interesse generale al corretto funzionamento del mercato finanziario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24149 del 03/08/2022 (Rv. 665529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399
Corte
Cassazione
24149
2022