Contratto di investimento in valori mobiliari – Cass. n. 28377/2022
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Contratti di borsa - Contratto di investimento in valori mobiliari - Giudizio instaurato dal cliente volto ad ottenere il risarcimento del danno - Domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta ex art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996 formulata per la prima volta in appello - Conseguenze - Conversione in eccezione rilevabile d'ufficio previa instaurazione del contraddittorio - Necessità.
La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022 (Rv. 665753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345