Skip to main content

Contratto sottoposto a condizione sospensiva – Cass. n. 34861/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - Contratto sottoposto a condizione sospensiva - Avveramento - Sopravvenuto verificarsi di situazioni di fatto che riportano alla situazione originaria - Cessazione dell'efficacia del contratto - Insindacabilità in cassazione - Accertamento di fatto devoluto al giudice di merito - Fattispecie.

 

In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, stabilire se quest'ultimo sia divenuto definitivamente efficace in caso di avveramento della condizione, o se sia divenuto definitivamente inefficace nel caso in cui, dopo l'avveramento della condizione, sia sopravvenuto un evento che riporti le parti nella condizione antecedente all'avveramento della condizione sospensiva, è una "quaestio voluntatis", come tale oggetto di un accertamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricorrente aveva lamentato, davanti alla S.C., il fatto che i giudici di merito, nell'affermare che, con il reperimento, da parte sua, di un'occupazione lavorativa, si era verificato l'evento che, per accordo intervenuto in sede di separazione, condizionava la divisione della casa coniugale di comune proprietà col coniuge, non avevano valutato il suo sopravvenuto licenziamento).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1359, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

34861

2022