Valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede – Cass. n. 8282/2023
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - Valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la liceità del recesso operato del Comune appaltante dal contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di illuminazione cittadino, senza dare erroneamente rilievo al fatto che la ditta appaltatrice aveva lamentato immediatamente la carenza delle condizioni di sicurezza, prospettando un "rischio elettrico" per la collettività e gli interventi necessari a farvi fronte, di cui a richiesta della committente aveva anche indicato il preventivo, senza ricevere dall'ente appaltante alcun riscontro).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8282 del 23/03/2023 (Rv. 667427 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1456