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Risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente – Cass. n. 5651/2023

Contratti in genere - clausola penale - divieto di cumulo - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di compravendita - Risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente - Clausola penale- Cumulabilità con il risarcimento del danno da occupazione - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5651 del 23/02/2023 (Rv. 666766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1383, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_2043

 

Corte

Cassazione

5651

2023