Oneri gravanti sulla parte intimante – Cass. n. 10968/2023
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - diffida ad adempiere - Oneri gravanti sulla parte intimante - Contenuto e limiti - Somma esorbitante rispetto a quanto dovuto contrattualmente - Conseguenze.
In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi deii'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ”ope legis" del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 (Rv. 667679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1454