Negozi di trasferimento di diritti reali – Cass. n. 12967/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - contratto con obbligazione del solo proponente - comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Negozi di trasferimento di diritti reali - Perfezionamento ex art. 1333 c.c. - Limiti - Effetti nei confronti di terzi - Esclusione - Fattispecie.
Il negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato essere inidonea, ex art. 1333 c.c., la scrittura intervenuta tra il "de cuius", proprietario di un immobile e uno dei suoi figli, al trasferimento a favore di altro figlio, estraneo all'accordo, della proprietà della quota del 25% del bene).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12967 del 12/05/2023 (Rv. 667654 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1333