Compravendita di edificio realizzato ante 1967 - Dichiarazione dell'alienante della sua preesistenza alla detta data - Sufficienza ai fini della validità del contratto - Sussistenza - Mendace dichiarazione dell'alienante circa la inesistenza di interventi ampliativi, successivi al 1967, necessitanti di titolo autorizzatorio - Irrilevanza ai fini della validità dell'atto.
In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23394 del 01/08/2023 (Rv. 668709 - 02)