Accordo delle parti - conclusione del contratto - manifestazione della volontà - silenzio - Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1335