Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Natura - Negozi unilaterali - Configurabilità - Limiti - Inadempimento dell'obbligo unilaterale di rinuncia ad un diritto - Esclusione.
La pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di "esecuzione forzata" in forma specifica dell'obbligazione inadempiuta, ma - più limitatamente - ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto; ne consegue che non è coercibile l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto, che, in quanto tale, non ha effetto traslativo in favore del richiedente ma meramente estintivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 36224 del 28/12/2023 (Rv. 669819 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932