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Invalidità - nullità del contratto - cause - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024 (Rv. 670236-01)

Contratto di apertura di credito - Forma - Nullità di protezione - Rilievo officioso - Limiti - Conseguenze in tema di prova dell'affidamento per il contraente debole.

In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024 (Rv. 670236-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418