Rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3265 del 05/02/2024 (Rv. 670286-02)
Ratifica - Contratto - Stipulazione con firma apocrifa del legale rappresentante di una società - Fattispecie del falsus procurator - ricorrenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3265 del 05/02/2024 (Rv. 670286-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399