Simulazione - Negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione.
In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725