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Scioglimento del contratto - rescissione - offerta di modificazione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6311 del 08/03/2024 (Rv. 670866-01)

Rescissione ultra dimidium - Offerta di riconduzione ad equità - Eliminazione della differenza tra il prezzo e il valore del bene - Necessità - Eliminazione della sproporzione - Insufficienza - Richiesta al giudice di determinare l'integrazione equa - Possibilità - Limiti.

In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, l'offerta di riconduzione ad equità, oltre che idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni, deve essere tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, sicché il convenuto può anche limitarsi a chiedere, in base a elementi oggettivi, la determinazione al giudice, il quale, ove ritenga insufficiente la somma offerta, può integrarla, salvo che essa sia stata confinata entro una precisa quantificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6311 del 08/03/2024 (Rv. 670866-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1448, Cod_Civ_art_1450