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Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01)

Impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore - Risoluzione - Esclusione - Effetti - Sospensione - Messa in mora - Interesse del debitore - Necessità che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità - Fattispecie.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea. (Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1219