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Rappresentanza - contratto concluso dal rappresentante - conflitto d'interessi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8907 del 04/04/2024 (Rv. 670954-01)

Incompatibilità - Valutazione in concreto del singolo atto o contratto - Condizioni - Vantaggio per una delle parti attraverso il sacrificio dell'altra - Riferimento temporale al momento perfezionativo del contratto - Necessità - Evenienze successive - Irrilevanza.

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8907 del 04/04/2024 (Rv. 670954-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1394