Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Ipotesi determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un contratto - Estensione - Fattispecie.
Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esistenza, in favore degli eredi, del diritto al trasferimento di un compendio immobiliare, maturato dal de cuius in forza di vendite con patto di riservato dominio, e non perfezionato nonostante il riscatto dei beni).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10010 del 12/04/2024 (Rv. 670738-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932