Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12680 del 09/05/2024 (Rv. 671496-01)
Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Vendita - Obbligo di pagamento del prezzo - Pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell’effetto reale al pagamento.
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12680 del 09/05/2024 (Rv. 671496-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1498, Cod_Civ_art_2932