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Scioglimento del contratto - risoluzione del Contratto - Art. 1453, commi 2 e 3 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-02)

Cristallizzazione della posizione delle parti - Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Conseguenze.

In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore é giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453