Conversione del contratto nullo - Accertamento della volontà concreta di concludere il contratto diverso - Esclusione - Soddisfacimento dell’intento pratico originariamente perseguito - Sufficienza.
Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione - poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione - ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19 del 02/01/2025 (Rv. 673590-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1424