Skip to main content

Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 423 del 08/01/2025 (Rv. 673634-04)

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Risoluzione del contratto per inadempimento - Restituzione dei frutti maturati in forza del contratto - Interessi sulla somma corrisposta dal percettore dei frutti - Decorrenza - Dalla data del versamento.

La disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 423 del 08/01/2025 (Rv. 673634-04)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_2033