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Requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1995 del 28/01/2025 (Rv. 673663-01)

Presupposizione - Presupposizione - Elementi costitutivi - Fattispecie.

In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1995 del 28/01/2025 (Rv. 673663-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362